Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Il MELOGRANO”

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “IL MELOGRANO” con sede in MEDIGLIA, via LATTEA n. 6.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale del Comune di Mediglia (MI).

ART. 2

DURATA

L’ Associazione ha durata illimitata

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione il Melograno (in seguito l’Associazione) si propone di promuovere e sostenere la partecipazione dei cittadini alla formazione del benessere della comunità locale intesa come unione di persone e alla salvaguardia e valorizzazione del territorio. Nel perseguimento di questo fine l’Associazione si doterà di tutti gli strumenti che riterrà necessari e adotterà le strategie opportune.

L’Associazione è un frutto che nasce con l’obbiettivo di rimettere al centro della vita del paese il cittadino attraverso il suo coinvolgimento, inteso come un servizio civile che la popolazione rende a se stessa.


L’Associazione vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi.


L’Associazione persegue una politica democratica, secondo precisi valori di solidarietà e uguaglianza nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Tale politica si attuerà cercando di coinvolgere persone e altre associazioni attive nel territorio, competenti in determinate materie, con un forte radicamento e che riscuotono fiducia da parte dei cittadini, “trasparenti” nelle idee e programmi.


L’associazione non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro.

L’ Associazione non è a scopo di lucro ed e’ fondata sull’attività gratuita da parte dei cittadini residenti.

ART. 4

Principi dell’Associazione

Nel perseguimento delle proprie finalità l’Associazione ritiene imprescindibili i seguenti Principi:

Il benessere di ogni comunità è dato dal benessere di ogni singola persona e dalla salubrità dell’ambiente in cui vive.


Ogni persona ha diritto al proprio benessere indipendentemente dall’appartenenza etnica, culturale, religiosa, dalle scelte sessuali, dalle proprie abilità.


Ogni persona ha il diritto di essere informata sulla vita della propria comunità e sulle scelte amministrative e politiche di qualsiasi livello e ha inoltre il diritto di proporre, nelle sedi opportune, l’adozione di provvedimenti che contribuiscano al benessere della comunità.


Ogni persona ha il diritto di realizzare, attraverso la formazione, la propria diversità e le proprie inclinazioni nel rispetto della diversità e delle scelte degli altri.


Ogni persona ha diritto di accedere alla conoscenza e di disporre dei beni che per loro natura e finalità appartengono a tutti e non possono essere ridotti a merce. I beni collettivi devono essere preservati come beni pubblici e non possono essere privatizzati.


La convivenza pacifica tra le persone e tra le genti è un bene supremo da preservare e promuovere.

ART. 5

I SOCI

L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
  3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 6

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a versare la quota associativa annuale

ART. 9

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente dell’Associazione;
  4. Il Vice-presidente;
  5. Il Segretario-economo;
  6. Il Collegio dei revisori dei conti;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 10

ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

È esclusa la rappresentanza dei soci per delega scritta.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori;
  3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
  4. delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci, anche per posta elettronica, almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 ( ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione1, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

ART. 12

VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 13

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

Gli articoli 3 e 4 non possono essere modificati

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto voto.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  3. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
  5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche per posta elettronica almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e coincide col consiglere più suffragato, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
  5. il libro giornale della contabilità sociale;
  6. il libro dell’ inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.

ART. 18

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 19

IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART. 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

ART. 21

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

ART. 22

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

  1. da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
  2. dai contributi dei propri soci;
  3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa.

L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 15 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 24

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe

ART. 25

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


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